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La fiscalità del noleggio a lungo termine
 

La sentenza della Corte di Giustizia europea, pronunciata il 14 settembre 2006, stabiliva che, in termini di detraibilità dell’Iva, la normativa di casa nostra era in contrasto con la disciplina comunitaria e ha riconosciuto alle imprese il diritto al rimborso dell’Iva pagata e non detratta anche per gli anni passati. La percentuale di detrazione inizialmente ipotizzata dall’Ue era il 50%, una cifra conforme alle normative vigenti negli altri paesi europei, ma eccessiva, secondo lo Stato. Dopo un lungo tira e molla, la svolta è arrivata il 27 giugno 2007: il Consiglio ha autorizzato il governo italiano a limitare al 40% la detrazione Iva “sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali”. Una decisione che soddisfa le volontà del governo di limitare i rimborsi dell’Iva e che ha consentito la svolta positiva sulla deducibilità. .

NUOVA NORMATIVA E RIMBORSI - In seguito alla sentenza della Corte Europea, lo Stato aveva infatti introdotto, per compensare gli esborsi, notevoli limiti sulle imposte, tra cui l’indeducibilità totale delle tasse dirette sulle auto non utilizzate come beni strumentali nell’esercizio dell’attività aziendale. Restrizioni che avevano suscitato la reazione preoccupata da parte delle imprese e delle associazioni di settore, considerata la grande crescita che i parchi vetture delle aziende avevano conosciuto negli ultimi anni. Il passo indietro dell’UE ha contribuito però a rasserenare la situazione: con una nuova legge, approvata il 3 agosto 2007 e pubblicata il 17 agosto dello stesso anno, lo Stato, infatti, ha di fatto annullato i limiti alla deducibilità, consentendo il ritorno a un regime simile a quello in atto prima della sentenza della Corte Europea.

Ecco allora i cambiamenti apportati nel 2007 rimasti validi anche per il 2008:
- per le auto aziendali non strumentali viene riconosciuta una detraibilità IVA pari al 40%.
- per le auto concesse in uso promiscuo (aziendale e personale) ai dipendenti, la deducibilità di tutte le spese sarà del 90%.

Norme in vigore con effetto dal 1° Gennaio 2007

Autovetture Deducibilità
costi di acquisto
(proprietà-leasing)
Deducibilità
costi di gestione
Detraibilitàcosti di acquisto e gestione(esclusi pedaggi autostradali)‏
       
Professionisti – Artisti 40%
fino max € 18.076
40%
senza limiti di spesa
40%
senza limiti di spesa
       
Agenti e rappresentanti di commercio 80%
fino max € 25.823
80%
senza limiti di spesa
100%
senza limiti di spesa
       
Imprese uso aziendale
“ordinario” (auto aziendali)
40%
fino max € 18.076
40%
senza limiti di spesa
40%
senza limiti di spesa
       
Imprese uso promiscuo
dipendenti (Fringe benefit)
90%
senza limiti di spesa
90%
senza limiti di spesa
40%
senza limiti di spesa
       

Per quanto riguarda le autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti (fringe benefit), le nuove norme confermano che il periodo di assegnazione dovrà avere una durata, anche non continuativa, non inferiore alla metà più uno dei giorni che compongono il “periodo d’imposta” del datore di lavoro e che l'ammontare del “compenso in natura” da inserire obbligatoriamente in busta paga, dovrà essere calcolato, indipendentemente dalle effettive percorrenze, in maniera forfettaria e per un importo non inferiore al 30% del valore corrispondente al costo chilometrico delle tabelle ACI, rapportato ad una percorrenza annua di 15.000 Km.
In questo panorama risulta ora più vantaggioso procedere al recupero di una parte di costi relativi all’autovettura aziendale, sia in riferimento all’acquisto diretto, leasing e contratti noleggio a lungo termine.
Disposizioni migliorative. Le nuove disposizioni risultano migliorative anche rispetto a quelle in vigore sino a Giugno 2006, cioè prima dell'emanazione delle disposizioni maggiormente restrittive sostituite da quelle nuove. Esempio su un’autovettura del prezzo di € 33.800,00 otterremo un maggior vantaggio fiscale 2007 rispetto a periodi precedenti pari a +2,16 % sul valore della vettura pari a € 730,00.