La sentenza della Corte di Giustizia europea, pronunciata il 14 settembre 2006,
stabiliva che, in termini di detraibilità dell’Iva, la normativa di casa nostra
era in contrasto con la disciplina comunitaria e ha riconosciuto alle imprese
il diritto al rimborso dell’Iva pagata e non detratta anche per gli anni
passati. La percentuale di detrazione inizialmente ipotizzata dall’Ue era il
50%, una cifra conforme alle normative vigenti negli altri paesi europei, ma
eccessiva, secondo lo Stato. Dopo un lungo tira e molla, la svolta è arrivata
il 27 giugno 2007: il Consiglio ha autorizzato il governo italiano a limitare
al 40% la detrazione Iva “sulle spese relative a veicoli stradali a motore non
interamente utilizzati a fini professionali”. Una decisione che soddisfa le
volontà del governo di limitare i rimborsi dell’Iva e che ha consentito la
svolta positiva sulla deducibilità. .
NUOVA NORMATIVA E RIMBORSI - In seguito alla sentenza della Corte Europea, lo
Stato aveva infatti introdotto, per compensare gli esborsi, notevoli limiti
sulle imposte, tra cui l’indeducibilità totale delle tasse dirette sulle auto
non utilizzate come beni strumentali nell’esercizio dell’attività aziendale.
Restrizioni che avevano suscitato la reazione preoccupata da parte delle
imprese e delle associazioni di settore, considerata la grande crescita che i
parchi vetture delle aziende avevano conosciuto negli ultimi anni. Il passo
indietro dell’UE ha contribuito però a rasserenare la situazione: con una nuova
legge, approvata il 3 agosto 2007 e pubblicata il 17 agosto dello stesso anno,
lo Stato, infatti, ha di fatto annullato i limiti alla deducibilità,
consentendo il ritorno a un regime simile a quello in atto prima della sentenza
della Corte Europea.
Ecco allora i cambiamenti apportati nel 2007 rimasti validi anche per il
2008:
- per le auto aziendali non strumentali viene riconosciuta una detraibilità IVA
pari al 40%.
- per le auto concesse in uso promiscuo (aziendale e personale) ai dipendenti,
la deducibilità di tutte le spese sarà del 90%.
Norme in vigore con effetto dal 1° Gennaio 2007
| Autovetture |
Deducibilità
costi di acquisto
(proprietà-leasing)
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Deducibilità
costi di gestione |
Detraibilitàcosti di acquisto
e gestione(esclusi pedaggi autostradali) |
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| Professionisti – Artisti |
40%
fino max € 18.076
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40%
senza limiti di spesa
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40%
senza limiti di spesa
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| Agenti e rappresentanti di commercio
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80%
fino max € 25.823
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80%
senza limiti di spesa |
100%
senza limiti di spesa |
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Imprese uso aziendale
“ordinario” (auto aziendali)
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40%
fino max € 18.076
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40%
senza limiti di spesa
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40%
senza limiti di spesa |
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Imprese uso promiscuo
dipendenti (Fringe benefit)
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90%
senza limiti di spesa |
90%
senza limiti di spesa |
40%
senza limiti di spesa |
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Per quanto riguarda le autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti
(fringe benefit), le nuove norme confermano che il periodo di assegnazione
dovrà avere una durata, anche non continuativa, non inferiore alla metà più uno
dei giorni che compongono il “periodo d’imposta” del datore di lavoro e che
l'ammontare del “compenso in natura” da inserire obbligatoriamente in busta
paga, dovrà essere calcolato, indipendentemente dalle effettive percorrenze, in
maniera forfettaria e per un importo non inferiore al 30% del valore
corrispondente al costo chilometrico delle tabelle ACI, rapportato ad una
percorrenza annua di 15.000 Km.
In questo panorama risulta ora più vantaggioso procedere al recupero di una
parte di costi relativi all’autovettura aziendale, sia in riferimento
all’acquisto diretto, leasing e contratti noleggio a lungo termine.
Disposizioni migliorative. Le nuove disposizioni risultano migliorative anche
rispetto a quelle in vigore sino a Giugno 2006, cioè prima dell'emanazione
delle disposizioni maggiormente restrittive sostituite da quelle nuove. Esempio
su un’autovettura del prezzo di € 33.800,00 otterremo un maggior vantaggio
fiscale 2007 rispetto a periodi precedenti pari a +2,16 % sul valore della
vettura pari a € 730,00.
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